Cila Roma

Cila a Roma è il portale per eccellenza del disbrigo pratiche urbanistiche a Roma e Provincia, contattaci subito per una consulenza o un preventivo gratuito!!

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata a ROMA

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La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) nel comune di Roma

In questo articolo vedremo cosa è la CILA, QUANDO é OBBLIGATORIO RICHIEDERLA e quando no. Se hai bisogno della pratica edilizia CILA per i tuoi lavori di manutenzione straordinaria, o se hai bisogno di consulenza per la pratica edilizia che dovrai presentare, puoi contattarci tramite la pagina CONTATTI , oppure compilando il form sottostante, ti risponderemo entro 2 ore dall’invio del messaggio.

    Il nostro studio tecnico si occupa di tutte le pratiche edilizie da anni, siamo molto competenti e sempre aggiornati sulle normative viggenti dando sempre a fornire le migliori soluzioni per i nostri clienti.

    A cosa serve la CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata a ROMA

    Lo scopo della PRATICA EDILIZIA CILA (comunicazione certificata Inizio Attività) è appunto quello di comunicare interventi non riconducibili a quelli di edilizia libera, manutenzione ordinaria, quelli subordinati al permesso di costruire e quelli per cui è necessaria la pratica edilizia SCIA.

    La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata , và presentata mediante un tecnico abilitato, iscritto all’albo e che sia in possesso di firma digitale. L’interessato trasmette al Comune di Roma,(tramite lo sportello SUET) l’elaborato progettuale relativo all’intervento da eseguire. Il tecnico, sotto la propria responsabilità, attesterà la conformità dei lavori in merito agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico (vedi anche attestato APE)e che non interessano parti strutturali dell’edificio( per questo tipo di lavori saranno necessari altre documentazioni e studi di fattibilità, non sempre è possibile operare, su parti strutturali dell’edificio).

    La comunicazione conterrà anche i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, che viene scelta in fase preliminare, e puo’ essere indipendente dallo studio tecnico tramite il quale si sta richiedendo la CILA. Anche se noi di cila-a-roma.com, consigliamo sempre di affidare i lavori alle ditte consigliate dallo studio tecnico. Questo perchè molte volte puo’ risultare conveniente in quanto aumenterà il contatto fra cliente e ditta, in caso di inconvenienti o modifiche del progetto in corso d’opera.

    cila comunicazione inizio lavori asseverata a Roma con cila a roma.com

    Se la comunicazione di fine lavori è accompagnata dalla documentazione necessaria anche a fini catastali, questa è inoltrata, da parte dell’amministrazione comunale, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

    Come nel caso dell’edilizia libera, le Regioni a statuto ordinario possono subordinare a CILA interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell’art. 6-bis e devono disciplinare le modalità di espletamento dei controlli e dei sopralluoghi in loco.

    Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

    L’avvio di interventi subordinati a CILA in assenza di questa comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

    Comunicazione Inizio Lavori Asseverata: caratteristiche sulle normative

    1) interventi in attività edilizia libera, senza adempimenti; 2) interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA; 3) interventi assoggettati a SCIA in determinati casi in alternativa al permesso di costruire 4) interventi assoggettati a permesso di costruire 5) interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA. Secondo la precisa ricostruzione della relazione di accompagnamento, il regime ordinario (e, come si è detto, anche residuale per gli interventi non diversamente disciplinati) diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi…Questa Commissione speciale ritiene che la CILA sia un istituto complementare alla SCIA, poiché entrambi si inquadrano nel processo di liberalizzazione delle attività private, con la differenza che nella SCIA i poteri amministrativi di intervento in ipotesi di irregolarità sono più ampi. A favore di questa soluzione militano due argomenti. In primo luogo, in entrambe le ipotesi il privato è legittimato ad iniziare l’attività sulla base dello schema norma-fatto-effetto, poiché tanto la segnalazione certificata quanto la comunicazione asseverata costituiscono per legge fatti idonei a esercitare un’attività privata su cui insistono interessi generali. In secondo luogo, perché vi è un chiaro disegno di continuità nell’intervento del legislatore, il quale – nel settore edilizio – ha sostanzialmente trasferito buona parte delle attività assoggettate a SCIA nel regime della CILA”.

    In base, poi, alle prime pronunce giurisprudenziali (per ora, solo di primo grado), la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata è stata ritenuta integrare le caratteristiche degli atti di natura privatistica, insuscettibili di una loro autonoma impugnazione dinnanzi al Giudice Amministrativo. Il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, ha anche rilevato che l’attività assoggettata a CILA non solo è“liberalizzata”, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico del Comune: deve essere soltanto “conosciuta” dall’amministrazione comunale, affinché essa possa verificare se, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, fermo il potere di vigilanza di cui all’art. 27 TUE.

    Dunque:

    • in caso di CILA, l’amministrazione comunale esercita un potere meramente sanzionatorio;
    • nel caso di SCIA, esercita un potere repressivo, inibitorio, conformativo e di autotutela.

    Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

    1. mancata presentazione della CILA;
    2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
    3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
    4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.»

    COSTI E PREVENTIVI PER COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA NEL COMUNE DI ROMA

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      cila a roma

      Cila a Roma

      Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

      Benvenuto caro lettore sul portale di Cila a Roma se sei passato di qui molto probabilmente hai la necessità di scegliere un tecnico di fiducia al quale affidare la pratica cila per l’inizio dei lavori o più semplicemente ti stai documentando sull’argomento. Per info. e preventivo gratuito e senza alcun impegno non esitare a contattarci prontocila@gmail.com.

      Chiaramente questo è un articolo di natura informativo e promozionale, spero di esserti d’aiuto e di chiarirti al meglio tutti i tuoi dubbi, cercherò di trattare la materia Cila a Roma su tutto ciò che c’è da sapere sulla comunicazione di inizio lavori asseverata e come sempre lettori, siamo a vostra disposizione per un consulto gratuito e se avete curiosità visitate anche la nostra pagina Facebook, per rimanere sempre aggiornati con il Portale.

      Costi amministrativi della Cila Roma:

      Titolo edilizio Quando va presentato? Costi al Comune
      di Roma:
      Sanzione
      Amministrativa
      Cila Per lavori da iniziare251,24 €NO
      cila in corso d’opera Per lavori già iniziati in corso d’opera 251,24 €SI (333,00 €)
      cila in sanatoria Per lavori conclusi effettuati senza titolo edilizio251,24 €SI (1000,00 €)

      INDICE:

      1. CHE COS’E’ la cila a Roma?
      2. CILA A ROMA: in quali casi va presentata?
      3. Cila e la manutenzione straordinaria
      4. Quali documenti occorrono?
      5. Reversale CILA Roma, informazioni e modalità di pagamento
      6. COME COMPILARE E PRESENTARE LA CILA A ROMA?
      7. COSA PRESENTARE A FINE LAVORI?
      8. Quanto costa la cila a Roma?
      9. Perché è necessario il collaudo del direttore dei lavori nella pratica Cila a Roma?

      La nostra offerta per la pratica Cila a Roma 

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      Cila-a-roma.com è il portale a Roma specializzato in pratiche

      urbanistiche e catastali.

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      Che cos’è la Cila a Roma?

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      richiedi un preventivo per la cila a roma

      La Cila è l’acronimo di  “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata” introdotta a partire dal 2010 con la Legge n. 73/2010, una vera rivoluzione per i procedimenti amministrativi, rappresenta uno degli strumenti urbanistici più rilevanti e presenti in Italia.

      Le radici della Cila nascono, sotto un diverso nome, con la legge n.47/85 che, all’art.26 identifica il titolo come “opere interne”, obbligava chi intendesse compiere opere interne a fabbricati a fare una “relazione a firma di un professionista abilitato che asseveri le opere da compiersi”.

      Chiaramente da allora la pubblica amministrazione ha fatto notevoli progressi, un constante perfezionarsi delle istruttorie urbanistiche, informatizzando il tutto per un maggiore controllo e meno errori di compilazione e dimenticanze da parte dei professionisti, ne consegue una migliore diligenza sul lavoro.

      CONTATTACI |INFO. E PREVENTIVI GRATUITI

      Come già anticipato la Comunicazione Cila a Roma ai tempi di oggi è uno strumento estremamente potente che serve alla Pubblica Amministrazione per compiere il ruolo di vigilanza sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio.

      Mediante la presentazione della pratica cila a Roma oggi si può ristrutturare il proprio appartamento, presentando in via telematica tramite il portale Suet (sportello unico per l’edilizia telematico) l’istanza completa di tutti gli allegati previsti per legge.

      Si possono effettuare gli interventi edilizi subito all’atto della presentazione senza attendere il silenzio assenso dei 30 giorni e particolari tempi autorizzativi.

      Youtube – Cila a Roma

      Se stai cercando un Geometra a Roma per la presentazione della pratica cila a Roma sei nel posto giusto! contattaci subito per un preventivo gratuito prontocila@gmail.com.

      CILA A ROMA: in quali casi va presentata?

      La domanda più frequente che i nostri clienti ci rivolge è: “quando va presentata la cila?” Per uno non addetto ai lavori risulta molto più impegnativo comprendere le dinamiche urbanistiche. Incominciamo nel dire che la bibbia delle pratiche tecniche è il Dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia); Rimandiamo all’Art. 6-bis del predetto Dpr, che recita:

      Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
      (articolo introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

      1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

      Dunque la difficoltà sta nel capire quando va presentata la cila, prima di tutto occorre comprendere la distinzione tra gli interventi riconducibili in manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria, per l’appunto si rimanda al Dpr 380/01, precisamente Art. 3 (definizione degli interventi edilizi):

      Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi
      1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
      a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
      b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

      In linea generale è possibile affermare che quando si modifica la distribuzione degli ambienti interni con la demolizione e la ricostruzione di nuove tramezzature (vale anche per una spalletta o per uno spostamento o apertura di un vano porta) si ricade in manutenzione straordinaria e occorre presentare una cila a Roma.

      Quando invece parliamo di interventi più marginali come la sostituzione o la manutenzione di finiture e rivestimenti si parla di manutenzione ordinaria e non occorre una pratica Cila al Comune di Roma.

      Gli interventi edili che possono essere realizzati con la presentazione della pratica CILA:

      • Manutenzione straordinaria senza interventi strutturali, ma solo diversa distribuzione spazi interni;
      • Lavori di frazionamento e fusione / accorpamento delle unità immobiliari
      • Opere temporanee per un massimo di 90 giorni
      • Opere di pavimentazioni esterne
      • Intercapedini e locali tombati
      • Vasche di raccolta delle acque
      • Pannelli solari e fotovoltaici per edifici fuori dai centri storici
      • Aree ludiche senza fini di lucro

      Si può usufruire di questo strumento semplificato solo se vengono rispettate le normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico sanitarie, ed altre prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (Piano regolatore e Regolamento edilizio).

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      Cila e la manutenzione straordinaria

      Sono permessi con la Cila a Roma gli interventi di manutenzione straordinaria sempre che non vi siano interventi strutturali o non cambino i parametri urbanistici.

      la cila e la manutenzione straordinaria

      Rispetto agli altri interventi dell’elenco è necessario consegnare al Comune, oltre alla comunicazione, anche una relazione asseverata di un tecnico abilitato, disegni di progetto (ante, intra e post operam) e la dichiarazione di rispetto delle normative urbanistiche locali.

      Per questo la Comunicazione per interventi di manutenzione straordinaria si chiama CILA a Roma (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

      Il tecnico abilitato deve inoltre dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente e che gli interventi non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo.

      E’ quindi il tecnico a caricarsi della responsabilità di dichiarare se i lavori possono essere realizzati solo con una semplice comunicazione.

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      Riferimenti normativi: la legge 73/2010

      La Legge n. 73/2010 specifica che con la sola presentazione della Cila si possono eseguire le opere di manutenzione straordinaria, così come definite dall’art.6, comma 2, lett. a del D.P.R. 380/2001.

      l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne – a patto che che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

      Norme di riferimento:

      • D.L 25 marzo 2010 n. 40 convertito con Legge 22 maggio 2010 n. 73
      • DPR 6 giugno 2001 n. 380
      • Normativa comunale ( N.T.A. del PRG vigente, R.E.G., etc..)
      • Art. 6, Comma 2, lett. a del dpr 380/2001

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      Quali documenti occorrono?

      Per la presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata a Roma occorre preparare tutti gli allegati richiesti dalla piattaforma Suet, come l’elaborato progettuale a firma del progettista nel quale illustra gli interventi e tutte le lavorazioni interessate.

      I documenti del committente e la documentazione d’impresa.

      Per consentire al tecnico di verificare la regolarità urbanistica e catastale dello stato dei luoghi in cui si trova l’appartamento, bisogna preventivamente fornire:

      • La planimetria catastale
      • L’atto di acquisto dell’appartamento (se l’immobile è pervenuto per successione, l’atto dei precedenti possessori)
      • Eventualmente l’ultimo titolo abilitativo (Progetto della licenza edilizia)

      Reversale e modalità di pagamento della Cila

      A partire dal 1 Gennaio 2017 gli sportelli della Tesoreria sul comune di Roma inizieranno a chiudere in maniera progressiva.

      I cittadini dovranno pagare le reversali online tramite il Sistema di Riscossione Reversali (SIEeWeb) messo a disposizione sul portale del comune di Roma.

      Se hai bisogno del nostro aiuto contattaci:

      Ti aiuteremo a comprendere tutte le fasi connesse alla presentazione della CILA.

      Sistema per il pagamento delle reversali CILA (SIReWeb)

      Le reversali sono tutti quei pagamenti collegati alla presentazione di istanze presso la pubblica amministrazione: diritti di istruttoria, di segreteria, di ricerca o altro.

      La presentazione della cila deve essere accompagnata dal pagamento dei diritti di segreteria pari a € 251,24, questi oneri possono essere pagati tramite il sistema di pagamento delle riversali del Comune di Roma.

      Per farlo basta registrarsi e seguire le istruzioni.

      COME COMPILARE E PRESENTARE LA CILA A ROMA?

      Il primo passo per compilare e presentare la cila al Suet di Roma sono le credenziali di accesso del portale di Roma Capitale, una volta iscritti è possibile entrare nella piattaforma Suet e iniziare la compilazione della pratica cila.

      COSA PRESENTARE A FINE LAVORI?

      Una volta terminati i lavori di ristrutturazione edilizia occorre presentate al catasto di Roma un accatastamento per la variazione catastale con la causale modifica della planimetria catastale con le nuove distribuzioni interne, mediante la presentazione della procedura ufficiale “Doc.fa”.

      QUANTO COSTA PRESENTARE LA CILA ?

      Quanto costa la cila ? Credo che tutti voi lettori alla fine volete sapere il costo della pratica cila, benissimo iniziamo nel dire che il preventivo di un Geometra, è proporzionale alla tipologia di ristrutturazione che andrete a fare. Ad esempio:

      Una ristrutturazione standard di un taglio medio circa 60/70 mq può durare in media un mese un mese e mezzo massimo, salvo complicazioni. Lasso temporale nel quale il Geometra, se incaricato come direttore dei lavori risponderà sempre dell’esito, della buona regola d’arte dei lavori commissionati all’impresa esecutrice.

      Qua apro e chiudo parentesi, utile anche per i colleghi.

      Nella maggior parte dei casi può capitare che i committenti nonché proprietari di casa non desiderano, penso per ragioni di costi, “la figura del direttore dei lavori in cantiere come supervisore”.

      Preferiscono al contrario relazionarsi direttamente con l’impresa esecutrice, affidando ad essa la massima fiducia a tutte le lavorazioni che vengano eseguite in perfetta regola d’arte.

      Io sono sempre concorde al volere dei clienti, ma bisogna consigliarli al meglio, la cosa più responsabile da fare in queste situazioni è che il proprietario di casa si prende l’onere della direzione dei lavori. E per la redazione del collaudo a fine lavori si farà una successiva nomina al tecnico a chiusura dei lavori.

      Cosicché da esonerarlo da tutti i carichi di responsabilità dovuti ad una direzione lavori “fittizia” sottopagata o per la maggior parte di casi mai retribuita.

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      Perché è necessario il collaudo del direttore dei lavori nella pratica Cila ?

      Il collaudo a firma e timbro del direttore dei lavori (regolarmente iscritto all’albo) è necessario in quanto senza il collaudatore non è possibile chiudere il procedimento della Cila presentata nel Suet. Molti colleghi si limitano ad accatastare l’appartamento senza bene informare i proprietari della necessità del collaudo.

      Benissimo sappiate che in caso di vendita futura il notaio con buona probabilità potrebbe chiedervi il collaudo a firma di un tecnico abilitato. E aggiungo che un Fine lavori e un collaudo tardivo espone ad una sanzione di 516,00 euro (passati i tre anni dal deposito della cila).

      Differenze Cila ordinaria e cila in sanatoria

      Forse avrai sentito parlare anche di cila in sanatoria o di cila tardiva, benissimo la parola stessa già espone il concetto, rispetto alla cila ordinaria la cila in sanatoria si presenta per sanare le opere realizzate in assenza di titolo al Comune riconducibili sempre negli interventi di manutenzione straordinaria.