Comunicazione Inizio Lavori Asseverata a ROMA
La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) nel comune di Roma
In questo articolo vedremo cosa è la CILA, QUANDO é OBBLIGATORIO RICHIEDERLA e quando no. Se hai bisogno della pratica edilizia CILA per i tuoi lavori di manutenzione straordinaria, o se hai bisogno di consulenza per la pratica edilizia che dovrai presentare, puoi contattarci tramite la pagina CONTATTI , oppure compilando il form sottostante, ti risponderemo entro 2 ore dall’invio del messaggio.
Il nostro studio tecnico si occupa di tutte le pratiche edilizie da anni, siamo molto competenti e sempre aggiornati sulle normative viggenti dando sempre a fornire le migliori soluzioni per i nostri clienti.
A cosa serve la CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata a ROMA
Lo scopo della PRATICA EDILIZIA CILA (comunicazione certificata Inizio Attività) è appunto quello di comunicare interventi non riconducibili a quelli di edilizia libera, manutenzione ordinaria, quelli subordinati al permesso di costruire e quelli per cui è necessaria la pratica edilizia SCIA.
La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata , và presentata mediante un tecnico abilitato, iscritto all’albo e che sia in possesso di firma digitale. L’interessato trasmette al Comune di Roma,(tramite lo sportello SUET) l’elaborato progettuale relativo all’intervento da eseguire. Il tecnico, sotto la propria responsabilità, attesterà la conformità dei lavori in merito agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico (vedi anche attestato APE)e che non interessano parti strutturali dell’edificio( per questo tipo di lavori saranno necessari altre documentazioni e studi di fattibilità, non sempre è possibile operare, su parti strutturali dell’edificio).
La comunicazione conterrà anche i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, che viene scelta in fase preliminare, e puo’ essere indipendente dallo studio tecnico tramite il quale si sta richiedendo la CILA. Anche se noi di cila-a-roma.com, consigliamo sempre di affidare i lavori alle ditte consigliate dallo studio tecnico. Questo perchè molte volte puo’ risultare conveniente in quanto aumenterà il contatto fra cliente e ditta, in caso di inconvenienti o modifiche del progetto in corso d’opera.
Se la comunicazione di fine lavori è accompagnata dalla documentazione necessaria anche a fini catastali, questa è inoltrata, da parte dell’amministrazione comunale, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Come nel caso dell’edilizia libera, le Regioni a statuto ordinario possono subordinare a CILA interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell’art. 6-bis e devono disciplinare le modalità di espletamento dei controlli e dei sopralluoghi in loco.
L’avvio di interventi subordinati a CILA in assenza di questa comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata: caratteristiche sulle normative
1) interventi in attività edilizia libera, senza adempimenti; 2) interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA; 3) interventi assoggettati a SCIA in determinati casi in alternativa al permesso di costruire 4) interventi assoggettati a permesso di costruire 5) interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA. Secondo la precisa ricostruzione della relazione di accompagnamento, il regime ordinario (e, come si è detto, anche residuale per gli interventi non diversamente disciplinati) diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi…Questa Commissione speciale ritiene che la CILA sia un istituto complementare alla SCIA, poiché entrambi si inquadrano nel processo di liberalizzazione delle attività private, con la differenza che nella SCIA i poteri amministrativi di intervento in ipotesi di irregolarità sono più ampi. A favore di questa soluzione militano due argomenti. In primo luogo, in entrambe le ipotesi il privato è legittimato ad iniziare l’attività sulla base dello schema norma-fatto-effetto, poiché tanto la segnalazione certificata quanto la comunicazione asseverata costituiscono per legge fatti idonei a esercitare un’attività privata su cui insistono interessi generali. In secondo luogo, perché vi è un chiaro disegno di continuità nell’intervento del legislatore, il quale – nel settore edilizio – ha sostanzialmente trasferito buona parte delle attività assoggettate a SCIA nel regime della CILA”.
In base, poi, alle prime pronunce giurisprudenziali (per ora, solo di primo grado), la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata è stata ritenuta integrare le caratteristiche degli atti di natura privatistica, insuscettibili di una loro autonoma impugnazione dinnanzi al Giudice Amministrativo. Il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, ha anche rilevato che l’attività assoggettata a CILA non solo è“liberalizzata”, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico del Comune: deve essere soltanto “conosciuta” dall’amministrazione comunale, affinché essa possa verificare se, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, fermo il potere di vigilanza di cui all’art. 27 TUE.
Dunque:
- in caso di CILA, l’amministrazione comunale esercita un potere meramente sanzionatorio;
- nel caso di SCIA, esercita un potere repressivo, inibitorio, conformativo e di autotutela.
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.»
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